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Noleggio a lungo termine speciale per NCC

Dal 3 aprile 2023 è possibile effettuare il servizio di taxi o di NCC con auto a noleggio lungo termine: la novità è operativa.

A partire dal 3 aprile 2023 è pienamente operativa la modifica alla ‘Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea’ (Legge n. 21/1992), introdotta dal decreto Semplificazioni 2020, che autorizza taxi e NCC a servirsi di auto a noleggio lungo termine, abolendo il divieto di noleggio per queste categorie. La novità è arrivata grazie alla circolare della Direzione Generale della Motorizzazione che rende finalmente attuative le disposizioni del decreto varate oltre due anni e mezzo fa.

In base alle modifiche, l’art. 8 comma 1 della citata Legge quadro sul servizio pubblico non di linea dispone adesso che “la licenza per l’esercizio del servizio di taxi e l’autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente sono rilasciate dalle amministrazioni comunali, attraverso bando di pubblico concorso, ai singoli che abbiano la proprietà o la disponibilità in leasing o a uso noleggio a lungo termine del veicolo o natante, che possono gestirle in forma singola o associata”.

Tassisti e noleggiatori con conducente possono finalmente scegliere di noleggiare la vettura, anziché acquistarla, evitando così di immobilizzare ingenti capitali per la propria attività e accedendo a tutti i servizi inclusi nel noleggio, con auto più sicure, correttamente manutenute e con emissioni ridotte. A seguito della possibilità di esercitare il servizio taxi o NCC anche con auto prese a noleggio lungo termine, la nuova circolare della Direzione Generale della Motorizzazione ricorda che l’art. 94 comma 4-bis del Codice della Strada ha posto il principio generale secondo cui la disponibilità dei veicoli in capo a soggetti diversi dagli intestatari degli stessi, a qualunque titolo purché per periodi superiori a 30 giorni, debba essere comunicata alla Motorizzazione stessa per aggiornare i dati presenti nell’Archivio Nazionale dei Veicoli (ANV) e l’annotazione sui documenti di circolazione, nei casi previsti dal regolamento di attuazione del CdS. Con riguardo specifico alla locazione senza conducente, il regolamento prevede che il nominativo del locatario e la scadenza del relativo contratto debbano essere annotati solo nell’ANV, senza necessità di aggiornamento del documento di circolazione, e con rilascio di apposita ricevuta attestante l’avvenuta comunicazione da parte del locatore.

Ciò premesso, la disponibilità di veicoli a noleggio lungo termine da adibire al servizio di taxi o di NCC, può essere annotata sulla carta di circolazione o sul Documento Unico mediante emissione di un tagliando recante le seguenti diciture:

  • il nominativo dell’intestatario della Licenza Taxi o della Autorizzazione NCC;
  • la residenza;
  • il codice fiscale;
  • licenza taxi o autorizzazione NCC;
  • il Comune che ha rilasciato la licenza o l’autorizzazione;
  • il numero di licenza o di autorizzazione e la relativa data;
  • la data di scadenza del contratto di locazione senza conducente.

La richiesta di emissione del tagliando dev’essere presentata esclusivamente a un ufficio della Motorizzazione Civile, il quale provvede mediante l’utilizzazione del tagliando generico ‘Integrazione Righe Descrittive’. L’emissione è assoggettata al pagamento di 10,20 euro per diritti di motorizzazione e di 16,00 euro per imposte di bollo. La richiesta di emissione del tagliando può essere presentata dallo stesso locatario, su delega del locatore.

È opportuno specificare che il veicolo, ancorché immatricolato in locazione senza conducente, dev’essere sempre sottoposto a revisione ANNUALE secondo la cadenza propria dei taxi e dei veicoli adibiti a noleggio con conducente. Al riguardo la circolare chiarisce che se non è ancora venuto a scadenza il periodo di validità della revisione (computata a decorrere dalla data di immatricolazione), il computo ai fini della revisione annuale decorre dalla data in cui è stata effettuata l’annotazione temporanea in favore del locatario, purché non eccedente la regola del 4+ 2. Se invece è venuto a scadenza il periodo di validità della revisione (computata a decorrere dalla data di immatricolazione), il veicolo dev’essere comunque sottoposto al controllo tecnico la cui validità annuale è computata a decorrere dalla data dell’annotazione temporanea in favore del locatario.